[1]' d'attuazione dell'immunita' degli Stati

[2]1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata. 2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:

  • a)e' citato come parte nel procedimento; o
  • b)non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art6 · fonte su Normattiva