Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004
Art. 5 (Convenzione)
[1]' degli Stati
[2]Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
