Art. 7 (Convenzione)
[1]esplicito all'esercizio della giurisdizione
[2]1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:
- a)mediante accordo internazionale;
- b)in un contratto scritto; o
- c)mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato. 2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
