Quando si da' luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti da reato o che possono costituire mezzo di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente, saranno sequestrati e consegnati, a richiesta, allo Stato richiedente. Tale consegna potra' essere effettuata anche se l'estradizione non puo' aver luogo a causa della evasione o della morte della persona da estradare. Restano comunque salvi i diritti che i terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il piu' presto possibile e senza spese allo Stato richiesto. Lo Stato richiesto potra' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li ritenga necessari per un procedimento penale. Esso potra' ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art26 · fonte su Normattiva