1. L'estradizione per il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di una persona consegnata all'altra Parte e' concessa su domanda rivolta per via diplomatica ed alle condizioni richieste per l'estradizione. 2. - Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti: (1) qualora non sia previsto alcun atterraggio, lo Stato richiedente informa lo Stato il cui territorio sara' sorvolato ed attesta l'esistenza di uno dei documenti indicati al par. 2, lettera (a) dell'articolo 7. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 8 e lo Stato richiedente rivolge una domanda di transito; (2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inoltra una domanda di transito.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art17 · fonte su Normattiva