Se le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultimo Stato, prima di respingere la domanda, chiede, per via diplomatica, le informazioni complementari necessarie. Esso puo' stabilire un termine per ottenere tali informazioni.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art10 · fonte su Normattiva