1. Le decisioni della Commissione internazionale permanente sono soggette a votazioni, sia nel corso delle sessioni, che per corrispondenza. 2. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti delle delegazioni presenti o rappresentate e a condizione che il numero dei suffragi sia almeno uguale ai 2/3 del numero totale dei Governi membri della Commissione internazionale permanente. Le astensioni, i voti o le schede bianche o nulle non sono ritenuti suffragi espressi. In caso di parita' nella ripartizione dei voti, il voto del Presidente e' decisivo. 3. Tuttavia, quando si tratti del riconoscimento dei punzoni di prova di una Parte contraente, quest'ultima non ha diritto di voto. 4. In occasione di una sessione, una Parte contraente puo', in caso di impedimento, dare procura ad un'altra Parte contraente entro i limiti della procura del Governo mandatario. 5. In caso di voto per corrispondenza, le delegazioni dispongono di un termine di risposta di sei mesi che viene loro notificato sotto forma di invio con avviso di ricevimento da parte del Direttore dell'Ufficio permanente. Tale termine si intende a partire dal ricevimento della notifica relativa alla fissazione del termine. La mancata risposta entro tale termine viene considerata come astensione.

Testo vigente dal 19 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;993~regolamento-art7 · fonte su Normattiva