1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale:

  • a)per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporra' alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti;
  • b)per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporra' alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sara' trasmesso per accettazione alle Parti contraenti. 3. Qualsiasi emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art16 · fonte su Normattiva