1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale potra' adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sara' comunicato alle Parti contraenti. 3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrera' in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art17 · fonte su Normattiva