1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale potra' adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sara' comunicato alle Parti contraenti. 3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrera' in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
