1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti: "2. Nel caso dei residenti dell'Italia, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente: "Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Marocco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Marocco, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna dedizione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana". 3. Se, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 esclusivamente per quanto concerne: (a) gli utili delle imprese di cui all'articolo 7, entro il limite massimo del 25 per cento; (b) i dividendi nel limite massimo indicato all'articolo 10, paragrafo 2; (c) gli interessi nel limite massimo indicato all'articolo 11, paragrafo 2". 2. Il paragrafo 2 primo comma ed il paragrafo 3 delle dichiarazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione, contenuti nel protocollo di accordo allegato alla Convenzione, sono soppressi. La prima frase del secondo comma delle predette dichiarazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione e' modificata come segue: "Il paragrafo 3 (c) dell'articolo 21 si applica, per quanto riguarda gli interessi di fonte marocchina, agli organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco di cui alla lista seguente: ".

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~protocollo-aggiuntivo-art6 · fonte su Normattiva