1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per cio' che concerne il Marocco: (1) l'imposta sugli utili professionali e le riserve di investimento (l'impot sur les benefices professionnels et la reserve d'investissements); (2) l'imposta sugli stipendi pubblici e privati, le indennita' e gli emolumenti, i salari, le pensioni e le rendite vitalizie, il prestito obbligatorio (le prelevement sur les traitements publics et prives, les indemnites et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres, l'emprunt obligatoire); (3) l'imposta urbana e le imposte ad essa collegate (la taxe urbaine et les taxes y rattachees); (4) l'imposta agricola (l'impot agricole); (qui di seguito indicate quali "imposta marocchina")
- b)per cio' che concerne l'Italia: (1) l'imposta sul reddito dei terreni; (2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (4) l'imposta sui redditi agrari; (5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (6) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; (7) la ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'; (8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
