della scorta regolatrice
- a)Sara' costituita una scorta regolatrice.
- b)i) I paesi produttori apporteranno contributi alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 21;
- ii)Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1970 puo' anch'esso apportare un contributo volontario alla scorta regolatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
- c)Ai fini del presente articolo, ogni parte di un contributo effettuato in contanti sara' considerata come l'equivalente del quantitativo di stagno metallo che avrebbe potuto essere acquistato al prezzo minimo esistente alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
