Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 22 — Contributi addizionali
- a)I paesi consumatori possono, a condizioni stabilite dal Consiglio, versare alla scorta regolatrice dei contributi in contanti o in stagno-metallo o in entrambi contemporaneamente, fino ad un importo addizionale equivalente a 20.000 tonnellate di stagno-metallo. Nonostante le condizioni che saranno state imposte in applicazione del presente paragrafo, il Consiglio puo' rimborsare al paese che ha versato un contributo alla scorta regolatrice in applicazione del presente paragrafo tutto o parte di tale contributo. Se il rimborso avviene in stagno-metallo, integralmente o parzialmente, il Consiglio puo' porre le condizioni che ritiene necessarie.
- b)Ogni paese invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, puo' versare alla scorta regolatrice dei contributi in contanti o in stagno-metallo o di entrambi contemporaneamente, con riserva dell'accordo del Consiglio e a condizioni che riguardano in particolare le modalita' di rimborso. Questi contributi vengono ad aggiungersi ai contributi di cui al paragrafo a) dell'articolo 21 e al paragrafo a) del presente articolo.
- c)Il Presidente esecutivo rende noto ai paesi partecipanti il ricevimento di ogni contributo ricevuto conformemente ai paragrafi a) e b) del presente articolo ed informa inoltre tutti i paesi non partecipanti che abbiano versato un contributo conformemente al paragrafo b) del presente articolo del ricevimento di qualsiasi contributo analogo.
- d)Allo scadere di un termine di 30 mesi civili dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio fara' il bilancio dei risultati ottenuti concernenti i contributi addizionali di cui ai paragrafi a) e b) del presente articolo e potra' decidere di far convocare una conferenza di negoziazione nei sei mesi successivi alla data della decisione del Consiglio ai fini di emendare il presente Accordo, in tutto o in parte, mediante un Protocollo o qualsiasi altro strumento internazionale appropriato. Se prende questa decisione, il Consiglio chiedera' al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di convocare tale Conferenza di negoziazione.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
