minimo e prezzo massimo

  • a)Ai fini del presente Accordo e' istituito, per lo stagno-metallo, un prezzo minimo ed un prezzo massimo.
  • b)I prezzi minimo e massimo iniziali sono quelli che erano in vigore durante il terzo Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.
  • c)Il margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo sara' diviso in tre quote. Il Consiglio potra', in una riunione qualsiasi, fissare i limiti di qualunque quota.
  • d)i) Nella prima sessione che terra' dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, successivamente, di tanto in tanto o conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, il Consiglio esaminera' se il prezzo minimo ed il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potra' allora rivedere entrambi i prezzi di uno dei due;
  • ii)Nel far cio', il Consiglio terra' conto della evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione e del consumo di stagno, dell'esistente capacita' di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacita' di produzione sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente.
  • e)Il Consiglio pubblichera', non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 29, nonche' ogni revisione della divisione del margine.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art19 · fonte su Normattiva