Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 21 — Contributi dei paesi produttori
- a)i) I paesi produttori versano alla scorta regolatrice dei contributi o in contanti o in stagno-metallo o contemporaneamente di entrambi pari all'equivalente di 20.000 tonnellate di stagno-metallo; l'equivalente di 7.500 tonnellate di questo contributo e' esigibile alla data di entrata in vigore del presente Accordo;
- ii)Il Consiglio decide quale parte del contributo iniziale e dei contributi successivi sara' dovuta in contanti e quale in stagno-metallo;
- iii)Fatte salve le disposizioni del comma iv), i contributi iniziali verranno versati alla data della prima sessione ordinaria del Consiglio ai sensi del presente Accordo;
- iv)I paesi produttori pagano la parte in contante di ogni contributo dovuto alla data fissata dal Consiglio e consegnano la parte dovuta in stagno-metallo nei tre mesi che seguono questa decisione;
- v)Nonostante le disposizioni del comma iii), il Consiglio puo' fissare iii ogni momento la data o le date alle quali deve essere versato tutto o parte del saldo del contributo globale nonche' l'ammontare dei versamenti. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare il Presidente esecutivo a chiedere tali versamenti con almeno quattordici giorni di preavviso;
- vi)Se, in un momento qualsiasi, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice averi in contanti per un importo superiore al totale della somma dei contributi iniziali richiesti ai sensi del comma i) e di qualsiasi contributo aggiuntivo ricevuto ai sensi dell'articolo 22, il Consiglio puo' autorizzare il rimborso di tali eccedenze ai paesi produttori proporzionalmente ai contributi che essi avranno versati in virtu' del presente articolo. Su richiesta di un paese produttore, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice. I saldi che devono essere ancora versati sui contributi globali dovuti ai sensi del comma i) saranno maggiorati dell'ammontare di questi versamenti ma non dell'ammontare di ogni rimborso autorizzato, ma mantenuto nella scorta regolatrice.
- b)I contributi dovuti ai sensi del paragrafo a) del presente articolo possono, se il paese contribuente interessato vi acconsente, essere effettuati mediante il trasferimento di stagno-metallo dalla scorta regolatrice costituita in virtu' del quarto Accordo.
- c)I contributi di cui al paragrafo a) del presente articolo vengono suddivisi tra i paesi produttori secondo le percentuali indicate all'allegato A, previo esame ed adeguamento nel corso della prima sessione ordinaria del Consiglio, conformemente al paragrafo g) dell'articolo 13.
- d)i) Se, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, o in un secondo tempo, un paese elencato nell'allegato A deposita uno strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione dell'Accordo o uno strumento di adesione a quest'ultimo, o dichiara la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, o se un paese consumatore ha cambiato categoria per diventare un paese produttore conformemente all'articolo 6, il contributo di questo paese e' determinato dal Consiglio secondo la percentuale indicata per questo paese all'allegato A;
- ii)I contributi fissati conformemente alle disposizioni del comma i) saranno effettuati alla data del deposito dello strumento o alla data fissata dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 6;
- iii)A questo riguardo, il Consiglio puo' decidere che alcuni rimborsi, il cui totale non sara' superiore all'ammontare di qualsiasi contributo ricevuto in virtu' del comma i), verranno fatti agli altri paesi produttori o paesi consumatori. Se il Consiglio decide che tali rimborsi devono essere fatti del tutto o in parte in stagno-metallo, esso puo' proporre le condizioni che ritiene necessarie. Su richiesta di un paese produttore, il rimborso al quale esso ha diritto puo' essere mantenuto nella scorta regolatrice.
- e)i) Durante un periodo di controllo delle esportazioni, un paese produttore che, per versare un contributo ai sensi del presente articolo, desiderasse esportare quantita' di stagno prelevate da scorte situate entro i confini del suo territorio, puo' chiedere al Consiglio l'autorizzazione di esportare le quantita' desiderate in supplemento al quantitativo delle esportazioni autorizzate che gli fosse stato accordato in virtu' dell'articolo 34;
- ii)Il Consiglio esamina ogni richiesta cosi' formulata e puo' approvarla alle condizioni che ritiene necessario imporre. Se tali condizioni vengono osservate e se il Consiglio ha ricevuto le prove che giudica necessarie per stabilire l'identita' del metallo o dei concentrati esportati con lo stagno-metallo consegnato alla scorta regolatrice, le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell'articolo 34 e del paragrafo a) dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni.
- f)I contributi di stagno-metallo possono essere accettati dal Direttore nei depositi ufficialmente autorizzati dalla Borsa dei metalli di Londra o in qualsiasi altro posto stabilito dal Consiglio. Le qualita' di stagno consegnate sono qualita' registrate presso la Borsa dei metalli di Londra e da essa riconosciute.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
