per la scorta regolatrice

  • a)Il Consiglio potra', per le necessita' della scorta regolatrice, con la garanzia dei warrant di stagno detenuti per detta scorta, contrarre prestiti per le somme che riterra' necessarie, restando inteso che l'importo massimo di tali prestiti nonche' i termini e condizioni alle quali questi sono concessi, saranno approvati a maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori ed all'unanimita' dei suffragi espressi dai paesi produttori.
  • b)Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, potra' adottare ogni altra disposizione che riterra' necessaria per contrarre prestiti per le necessita' della scorta regolatrice.
  • c)Nessun obbligo sara' imposto ad un paese partecipante in virtu' del presente articolo senza il consenso dello stesso.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art24 · fonte su Normattiva