della scorta regolatrice

  • a)Conformemente all'articolo 13 e nell'ambito delle disposizioni dell'Accordo e delle istruzioni del Consiglio, il Direttore e' responsabile dinanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta regolatrice.
  • b)Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno e' il corso dello stagno in contanti alla Borsa dei metalli di Londra o qualsiasi altro prezzo o qualsiasi altri prezzi che il Consiglio puo' fissare di tanto in tanto.
  • c)Se il prezzo del mercato dello stagno:
  • i)e' pari o superiore al prezzo massimo, il Direttore, salvo istruzioni contrarie del Consiglio, se dispone di stagno e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, offre detto stagno in vendita alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia sceso al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone;
  • ii)e' situato nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni presso la Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato, se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con vendite nette di stagno;
  • iii)e' situato nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' acquistare, vendere o acquistare e vendere stagno soltanto con un'autorizzazione speciale del Consiglio;
  • iv)e' situato nella parte inferiore del margine che separa ii prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore puo' effettuare operazioni alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo del mercato se lo ritiene necessario per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con acquisti netti di stagno;
  • v)e' pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone dei fondi necessari, salvo istruzioni contrarie del Consiglio e fatte salve le disposizioni degli articoli 26 e 27, fa offerte di acquisto di stagno alla Borsa dei metalli di Londra al prezzo minimo fino a quando il prezzo del mercato dello stagno sia superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone.
  • d)Quando le disposizioni del paragrafo c) del presente articolo consentono al Direttore di acquistare (o di vendere, secondo casi) stagno alla Borsa di metalli di Londra, egli puo' acquistare (o vendere, secondo i casi) stagno su qualsiasi altro mercato di stagno riconosciuto, restando inteso che il Direttore non puo' fare operazioni a termine che non siano liquidate prima della scadenza del presente Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art25 · fonte su Normattiva