di liquidazione

  • a)Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore elaborera' una valutazione di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che egli riterra' sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non sia sufficiente a coprire tali spese, il Direttore vendera' il quantitativo di stagno-metallo necessario a procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
  • b)Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata.
  • c)i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente all'Allegato H;
  • ii)A richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare l'Allegato H.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art31 · fonte su Normattiva