di liquidazione
- a)Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore elaborera' una valutazione di tutte le spese dovute alla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo e riservera', mediante prelievo sul saldo del conto della scorta regolatrice, la somma che egli riterra' sufficiente a coprire tali spese. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non sia sufficiente a coprire tali spese, il Direttore vendera' il quantitativo di stagno-metallo necessario a procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.
- b)Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni paese che contribuisce alla scorta regolatrice verra' rimborsata.
- c)i) La parte di ogni paese contribuente sara' fissata conformemente all'Allegato H;
- ii)A richiesta di tutti i paesi contribuenti, il Consiglio dovra' modificare l'Allegato H.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
