[1]contratti per la scorta stabilizzatrice

[2]1. Il Consiglio puo' contrarre prestiti per le esigenze della scorta stabilizzatrice, garantendoli con pegni sulla scorta stessa, a concorrenza della somma o delle somme che ritiene necessarie. Il Consiglio approva le modalita' e le condizioni di tali prestiti. 2. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio puo' prendere i provvedimenti che ritiene necessari per completare le sue risorse. 3. Tutte le spese inerenti a tali prestiti e provvedimenti vengono imputate al conto della scorta stabilizzatrice.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art24 · fonte su Normattiva