• a)Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante.
  • b)Salvo disposizioni contrarie previste nell'Accordo, si potra' costatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante solo se e' stata adottata una risoluzione a tal scopo. La costatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima.
  • c)Se ai termini del presente articolo il Consiglio costata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti, a meno che non sia prevista nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in altro modo ai propri obblighi.
  • d)Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art42 · fonte su Normattiva