di sicurezza nazionale

  • a)Nessuna disposizione del presente Accordo sara' interpretata:
  • i)Come un obbligo per il paese partecipante di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
  • ii)Come un impedimento al paese partecipante di prendere, isolatamente od insieme ad altri paesi, tutte le misure che ritiene necessarie per la protezione degli interessi essenziali della propria sicurezza allorche' tali misure interessano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o il commercio di altre merci destinate direttamente o indirettamente all'approvvigionamento delle forze armate di qualsiasi paese, oppure siano prese in tempo di guerra o in altri casi di grave tensione internazionale;
  • iii)Come un impedimento al paese partecipante di concludere od applicare qualsiasi accordo intergovernativo (o qualsiasi altro accordo concluso a nome di un paese ai fini definiti nel presente paragrafo) concluso dalle forze armate o per esse, al fine di soddisfare le necessita' essenziali della sicurezza nazionale di uno o piu' paesi parte di tale accordo;
  • iv)Come un impedimento al paese partecipante di adottare qualsiasi misura derivante dagli obblighi che gli incombono in virtu' della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
  • b)Appena possibile i paesi partecipanti notificheranno al Presidente esecutivo qualsiasi misura adottata in merito allo stagno in applicazione delle disposizioni del comma ii) oppure iv) del paragrafo a) del presente articolo il Presidente esecutivo ne avvisera' gli altri paesi partecipanti.
  • c)Qualsiasi paese partecipante che ritenga che, nell'ambito del presente Accordo, i suoi interessi economici siano gravemente lesi da misure adottate da uno o piu' altri paesi partecipanti, fatta eccezione per le misure prese in tempo di guerra, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, potra' indirizzare al Consiglio una denuncia.
  • d)Ricevuta la denuncia il Consiglio procedera' ad un esame dei fatti e decidera' a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi consumatori ed a maggioranza del totale dei voti di tutti i paesi produttori se la denuncia presentata e' fondata e, in caso affermativo, lo autorizzera' a ritirarsi dal presente Accordo.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art41 · fonte su Normattiva