• a)Qualsiasi denuncia contro un paese partecipante che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sara' deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del paese querelante.
  • b)Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si potra' constatare un'infrazione al presente Accordo da parte di un paese partecipante soltanto se una risoluzione e' stata adottata a tal scopo. La constatazione di tale infrazione dovra' specificare la natura e la portata dell'infrazione medesima.
  • c)Se ai termini del presente articolo, il Consiglio constata che un paese partecipante ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potra' privare il paese in causa dei diritti di voto e degli altri diritti a meno che non sia prevista altrove nell'Accordo un'altra sanzione, fino a che tale paese non avra' posto rimedio all'infrazione o adempiuto in un altro modo ai propri obblighi.
  • d)Ai fini del presente articolo, l'espressione "infrazione al presente Accordo" comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio od ogni mancanza nel soddisfare gli obblighi imposti dal Consiglio ad un paese partecipante conformemente all'Accordo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art45 · fonte su Normattiva