e pagamento delle quote di liquidazione
- a)Fatte salve le disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 31, ogni paese contribuente ricevera' la quota che gli spetta dei fondi e dello stagno metallo disponibili, conformemente all'Allegato H, rimanendo inteso che se un paese contribuente ha perso, conformemente agli articoli 17, 23, 33, 42, 43 o 52, una parte o la totalita' dei suoi diritti a partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sara' ridotta proporzionalmente e il rimanente risultante sara' suddiviso tra gli altri paesi contribuenti come stipulato alla clausola iv) dell'Allegato H, relativa alla suddivisione di un disavanzo.
- b)Il rapporto tra lo stagno metallo e i fondi attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi b) e c) dell'articolo 31 e del paragrafo a) del presente articolo sara' lo stesso per ognuno dei paesi contribuenti.
- c)Ogni paese contribuente ricevera' i fondi che gli sono attribuiti conformemente alla procedura enunciata all'Allegato H, cioe' secondo i casi:
- i)Lo stagno metallo attribuito ad ogni paese partecipante potra' essergli trasferito mediante consegne di cui il Consiglio fissera' il numero e la periodicita' nel corso di un periodo di tempo non superiore, comunque, a 24 mesi;
- ii)oppure, su richiesta del paese contribuente, il quantitativo di stagno rappresentato da questa o quella consegna potra' essere venduto e il prodotto netto della vendita potra' essere versato al paese interessato.
- d)Quando la totalita' dello stagno metallo sara' stato liquidato conformemente alle disposizioni del paragrafo c) del presente articolo, il Direttore suddividera' tra i paesi contribuenti, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo c) dell'articolo 31 o all'Allegato H, l'eventuale saldo dei fondi di riserva conformemente al paragrafo a) dell'articolo 31.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
