del Consiglio internazionale dello stagno
- a)Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
- b)i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.
- ii)Un delegato supplente e' abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
