del Consiglio internazionale dello stagno

  • a)Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
  • b)i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato. Ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.
  • ii)Un delegato supplente e' abilitato ad agire ed a votare in nome del delegato in assenza di questo ultimo o in altre circostanze speciali.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art7 · fonte su Normattiva