Consiglio internazionale dello stagno
- a)Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuera' ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quarto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'attuazione delle disposizioni di detto Accordo.
- b)A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sede a Londra.
Testo vigente dal 22 agosto 1973
