Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno
Art. 4 — Partecipazione al Consiglio
- a)Il Consiglio e' composto di tutti i paesi partecipanti.
- b)i) Ciascun paese partecipante e' rappresentato nel Consiglio da un delegato e ciascun paese puo' designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio;
- ii)Un delegato supplente e' abilitato ad agire e a votare in nome del delegato in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali.
- c)Ogni paese partecipante costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista all'articolo, 53.
Testo vigente dal 6 settembre 1977
