[1]e funzioni del Consiglio

[2]Il Consiglio:

  • a)Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione ed al funzionamento del presente Accordo.
  • b)Stabilisce il proprio regolamento interno.
  • c)Ricevera' dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiedera', qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso riterra' necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente all'Accordo.
  • d)Puo' chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati necessari concernenti la produzione, il consumo, il commercio internazionale le giacenze, nonche' qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione dell'Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 41 relative alla sicurezza nazionale; i paesi dovranno compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste.
  • e)Valuta, almeno una volta per trimestre, la produzione ed il consumo probabili di stagno durante il trimestre successivo e puo' altresi' stimare l'influenza degli altri fattori relativi alla posizione statistica globale dello stagno durante lo stesso periodo.
  • f)Prende le disposizioni necessarie affinche' i problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno formino oggetto di uno studio continuo; a tal fine, esso intraprendera' o fara' seguire tutti gli studi che gli sembreranno opportuni sui problemi dell'industria dello stagno.
  • g)Si tiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e lo sviluppo dei prodotti di sostituzione che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali.
  • h)Incoraggia una piu' ampia partecipazione alle organizzazioni che dedicano la loro attivita' alla ricerca con lo scopo di promuovere il consumo dello stagno.
  • i)Ha il potere di contrarre prestiti per le necessita' del conto amministrativo fissato all'articolo 15.
  • j)i) Pubblichera', dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attivita' durante detto esercizio;
  • ii)Pubblichera', dopo la fine di ciascun trimestre (ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio) una situazione indicante il tonnellaggio di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola.
  • k)Puo' istituire i comitati che egli reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e puo' fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno.
  • l)i) Puo' delegare in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedono una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'art. 16, - il prezzo minimo ed il prezzo massimo di cui agli articoli 19 e 29, - il controllo delle esportazioni di cui all'articolo 33, - le misure da prendere in caso di penuria di stagno di cui all'articolo 37;
  • ii)Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato dei suddetti comitati e ne designa i membri;
  • iii)Puo' ritirare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri ad uno dei suddetti comitati o annullarne la costituzione.
  • m)Prende ogni utile disposizione per avviare consultazioni e collaborare con:
  • i)L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti (in particolare, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate;
  • ii)I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano parti contraenti dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art8 · fonte su Normattiva