'effettuare il passaggio, utilizzando i percorsi di cui agli articoli 2 e 3, gli Organi di cui all'articolo 1 comma 1 dell'altro Stato contraente possono portare con se' persone che siano state fermate o arrestate o comunque prese in consegna sul proprio territorio nazionale, o beni e mezzi di prova che siano stati sequestrati sul proprio territorio nazionale ma non possono procedere ad altri atti di ufficio fintantoche' si trovino sul territorio dello Stato di passaggio.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art4 · fonte su Normattiva