• 1)La facolta' di portare con se' persone, non potra' essere esercitata nei confronti dei cittadini dello Stato di passaggio e di persone che invochino il diritto di asilo nello Stato di passaggio.
  • 2)L'intenzione di portare con se' persone prese in custodia, dovra' essere comunicata alla competente Autorita' dello Stato di passaggio. Qualora tale persona si sottragga alla vigilanza del personale che la accompagna nello Stato di passaggio, essa potra' essere ricondotta nell'altro Stato contraente solo tramite estradizione od allontanamento.
  • 3)Indipendentemente dal periodo di soggiorno nel territorio dello Stato di passaggio, l'altro Stato contraente e' tenuto a riaccogliere le persone di cui al precedente comma, sempre che il fatto che tali persone si siano sottratte alla vigilanza del personale che le accompagnava sia stato comunicato entro 48 ore alle Autorita' di frontiera dello Stato di passaggio e che la richiesta di riaccoglimento sia avanzata entro un anno dalla data in cui si e' verificato il fatto.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art5 · fonte su Normattiva