Le autorita' brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e sociale. Paragrafo unico. - Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza, medica ed eccezionalmente assistenza scolastica, primaria, purche' gli insegnanti che debbono essere di nazionalita' brasiliana siano debitamente abilitati secondo le leggi.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art29 · fonte su Normattiva