Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione a favore dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennita' nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini una incapacita' lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresi' ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art33 · fonte su Normattiva