La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avra' luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti istituti del Paese di origine.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
