I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attivita' soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidita' e morte e l'assistenza per la maternita' ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidita' e la morte, si terra' conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
