I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attivita' soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidita' e morte e l'assistenza per la maternita' ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidita' e la morte, si terra' conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art40 · fonte su Normattiva