Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attivita' tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti. Paragrafo unico. - Restano salve in ogni caso le disposizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
