Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, e' istituito un Comitato misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano. Paragrafo 1. - I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto saranno designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio consultivo dell'Istituto stesso. Paragrafo 2. I rappresentanti italiani saranno designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Paragrafo 3. - Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte Parti Contraenti potra' designare uno dei suoi rappresentanti come capo Delegazione. Paragrafo 4. - Oltre ai delegati di cui sopra, potranno essere designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art45 · fonte su Normattiva