Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 22 — Obbligo di assistenza giudiziaria
Le Autorita' giudiziarie delle Parti contraenti si presteranno assistenza reciproca in materia penale.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
