Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 18 — Modalità di comunicazione
Le domande di estradizione, di consegna provvisoria e di estradizione per via di transito saranno presentate per via diplomatica.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
