• 1)Le Parti Contraenti trasferiranno sul proprio territorio le persone estradate da uno Stato terzo verso l'altra Parte Contraente su richiesta di quest'ultima. Non vi e' obbligo di estradizione in transito se in virtu' della presente Convenzione l'estradizione non e obbligatoria.
  • 2)La domanda di estradizione in transito sara' presentata e accompagnata da allegati come la domanda di cui all'articolo 6.
  • 3)Le Parti Contraenti si accorderanno per ogni singolo caso sulle modalita' di estradizione in transito, sul suo tragitto e sulle altre condizioni.
  • 4)Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea occorrera' applicare le seguenti disposizioni:
  • a)allorche' non e' previsto un atterraggio, la Parte richiedente avvertira' la Parte della quale sorvolera' il territorio e attestera' la esistenza di uno dei documenti previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6. Nel caso di atterraggio fortuito, questa notifica produrra' gli effetti della richiesta di arresto provvisorio previsto all'articolo 8 e la Parte richiedente formulera' una regolare domanda di transito;
  • b)allorche' e' previsto un atterraggio la Parte richiedente formulera' una regolare domanda di transito, conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art17 · fonte su Normattiva