Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 28 — Mancanza di indirizzo o di competenza
- 1)Allorche' l'indirizzo della persona da interrogare o alla quale il documento deve, essere notificato non e' indicato in maniera precisa o e' sbagliato, il tribunale richiesto accertera', se possibile, l'indirizzo esatto.
- 2)Se il Tribunale richiesto non ha competenza ad eseguire la rogatoria, dovra' trasmettere la lettera contenente la rogatoria al Tribunale competente se quest'ultimo si trova nel Paese. Il Tribunale richiesto ne informera' direttamente il tribunale richiedente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
