Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 25 — Richiesta di assistenza giudiziaria
- 1)La rogatoria deve contenere:
- a)l'indicazione della materia alla quale la rogatoria si riferisce;
- b)il nome, l'occupazione, il domicilio o la residenza dell'interessato;
- c)i dati necessari relativi all'oggetto della rogatoria; per richieste di notifica l'indirizzo del destinatario e la natura degli atti da notificare; per rogatorie di assistenza giudiziaria le circostanze in virtu' delle quali una prova deve essere assunta e, nel caso, anche le domande da rivolgere alle persone da interrogare.
- 2)La rogatoria per notifica o per altra assistenza giudiziaria sara' redatta nella lingua della presente Convenzione o accompagnata da una traduzione in questa lingua autenticata dalle autorita' della Parte richiedente.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
