• 1)La rogatoria deve contenere:
  • a)l'indicazione della materia alla quale la rogatoria si riferisce;
  • b)il nome, l'occupazione, il domicilio o la residenza dell'interessato;
  • c)i dati necessari relativi all'oggetto della rogatoria; per richieste di notifica l'indirizzo del destinatario e la natura degli atti da notificare; per rogatorie di assistenza giudiziaria le circostanze in virtu' delle quali una prova deve essere assunta e, nel caso, anche le domande da rivolgere alle persone da interrogare.
  • 2)La rogatoria per notifica o per altra assistenza giudiziaria sara' redatta nella lingua della presente Convenzione o accompagnata da una traduzione in questa lingua autenticata dalle autorita' della Parte richiedente.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art25 · fonte su Normattiva