Art. 29 — Attestato di notifica
L'attestazione di notifica si fara' per mezzo di una ricevuta datata corredata della firma della persona che ha effettuato la notifica e del destinatario nonche' del sigillo del tribunale autorizzato ad eseguire la notifica oppure da una certificazione del suddetto tribunale che indichi il luogo, le modalita' e la data della notifica.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
