Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 27 — Notifica di atti e di documenti
- 1)Se il documento da notificare e' stato redatto nella lingua del Tribunale richiesto oppure ne e' stata allegata una traduzione in questa lingua, il Tribunale richiesto eseguira' la notifica applicando le proprie norme giuridiche.
- 2)Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, il documento dovra' essere notificato al destinatario solo nel caso in cui egli lo accetti volontariamente.
- 3)La traduzione menzionata al comma 1 deve essere effettuata da un organo autorizzato o da un traduttore giurato di una delle Parti Contraenti.
- 4)Il Tribunale richiesto puo' eseguire la notifica, su richiesta del Tribunale richiedente, anche secondo la procedura speciale desiderata da quest'ultimo, se questa non e' contraria ai principi generali della legislazione dello Stato del Tribunale richiesto.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
