Se non e' possibile dare esecuzione alla rogatoria di notifica o di assistenza giudiziaria, gli atti dovranno essere restituiti alla Parte richiedente indicando i motivi per i quali non e' stato possibile soddisfare la rogatoria o sulla base dei quali l'esecuzione e' stata rifiutata.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art30 · fonte su Normattiva