Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 30 — Impossibilità di esecuzione
Se non e' possibile dare esecuzione alla rogatoria di notifica o di assistenza giudiziaria, gli atti dovranno essere restituiti alla Parte richiedente indicando i motivi per i quali non e' stato possibile soddisfare la rogatoria o sulla base dei quali l'esecuzione e' stata rifiutata.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
