L'assistenza giudiziaria potra' essere rifiutata:

  • a)se la richiesta si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta reati politici, oppure reati connessi a reati politici, oppure reati fiscali, militari, valutari, doganali o previsti dalla legislazione sulla stampa o comunque non costituenti reati comuni;
  • b)se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia suscettibile di pregiudicare la sovranita', la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi fondamentali del proprio Paese.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art31 · fonte su Normattiva