Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 31 — Rifiuto di assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria potra' essere rifiutata:
- a)se la richiesta si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta reati politici, oppure reati connessi a reati politici, oppure reati fiscali, militari, valutari, doganali o previsti dalla legislazione sulla stampa o comunque non costituenti reati comuni;
- b)se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia suscettibile di pregiudicare la sovranita', la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi fondamentali del proprio Paese.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
