Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 32 — Protezione dei testimoni e degli esperti
- 1)Non puo' essere instaurato un procedimento penale ne' puo' essere effettuato un arresto nei confronti di un testimone o di un esperto che, indipendentemente dalla sua nazionalita', si sia presentato volontariamente, dietro citazione del tribunale della Parte richiesta, davanti al tribunale della Parte Contraente richiedente, ne' per il reato che motiva il procedimento penale, ne' per altro reato commesso prima di passare la frontiera della Parte Contraente richiedente e, contro tale testimone o esperto, la condanna pronunciata sul territorio della Parte Contraente richiedente non puo' essere eseguita.
- 2)La protezione indicata al comma 1 cessa se il testimone o perito non ha lasciato, pur avendo la possibilita' di farlo, il territorio della Parte Contraente richiedente entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui il Tribunale l'ha informato che la sua presenza non era piu' necessaria.
- 3)Le spese della comparizione personale del testimonio o del perito sono a carico della Parte Contraente richiedente. Nella rogatoria di notifica della citazione sara' indicato l'ammontare da versare al testimone o perito per le spese sostenute in relazione al viaggio ed al soggiorno all'estero; sara' indicato inoltre l'ammontare versato a titolo di anticipo.
- 4)I testimoni possono chiedere il rimborso del loro mancato guadagno ed i periti un onorario per la perizia.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
