• 1)Se si rende necessario che un Tribunale di una delle Parti Contraenti ascolti come testimone o esperto una persona in stato di detenzione sul territorio dell'altra Parte Contraente o che stia scontando in tale Paese una pena limitativa della liberta', quest'ultima Parte puo', su richiesta presentata per via diplomatica, consegnare provvisoriamente per il suo esame tale persona, purche' essa sia consenziente.
  • 2)La persona consegnata restera' in stato di detenzione e sara' immediatamente tradotta in carcere dopo l'esame. In questo caso tale persona ha diritto anche alla protezione menzionata all'articolo 32, comma 1.
  • 3)Alle condizioni menzionate ai commi 1 e 2, nonche' all'articolo 32 comma 1, puo' essere consentito anche il transito di persona detenuta in uno Stato terzo o che stia scontando in esso una pena limitativa della liberta'.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;511~art33 · fonte su Normattiva