1. - Le informazioni e la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono considerate di carattere riservato e devono essere scambiate solo fra gli Organi appositamente designati dalle rispettive Amministrazioni doganali. Esse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Accordo. 2. - Le Amministrazioni doganali possono astenersi dal fornire le suddette informazioni e documentazioni per motivi inerenti alla tutela della sovranita' e sicurezza nazionale.
Testo vigente dal 8 luglio 1967
