1. - Le informazioni e la documentazione di cui al precedente articolo 5 sono considerate di carattere riservato e devono essere scambiate solo fra gli Organi appositamente designati dalle rispettive Amministrazioni doganali. Esse possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente Accordo. 2. - Le Amministrazioni doganali possono astenersi dal fornire le suddette informazioni e documentazioni per motivi inerenti alla tutela della sovranita' e sicurezza nazionale.

Testo vigente dal 8 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-19;512~art6 · fonte su Normattiva