Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 4 — Rifiuto di assistenza giudiziaria
- 1)Il tribunale richiesto potra' rifiutarsi di eseguire una richiesta di assistenza giudiziaria se, in base alla legge del suo Paese, questa non e' di sua competenza, o se essa e' di natura tale da ledere la sovranita' e sicurezza, oppure se e' contraria ai principi generali della legislazione dello Stato in cui deve avere esecuzione.
- 2)Il rifiuto non e' ammesso per la sola considerazione che l'azione in giudizio e' fondata su principi di diritto sconosciuti alla legislazione della Parte richiesta.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
