• 1)Il tribunale richiesto potra' rifiutarsi di eseguire una richiesta di assistenza giudiziaria se, in base alla legge del suo Paese, questa non e' di sua competenza, o se essa e' di natura tale da ledere la sovranita' e sicurezza, oppure se e' contraria ai principi generali della legislazione dello Stato in cui deve avere esecuzione.
  • 2)Il rifiuto non e' ammesso per la sola considerazione che l'azione in giudizio e' fondata su principi di diritto sconosciuti alla legislazione della Parte richiesta.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art4 · fonte su Normattiva