Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
Art. 5 — Trasmissione di domande di assistenza giudiziaria
I tribunali delle Parti Contraenti trasmetteranno le proprie domande di assistenza giudiziaria per il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia.
Testo vigente dal 3 settembre 1980
