• 1)I tribunali delle Parti Contraenti si presteranno assistenza giudiziaria reciproca nelle materie di cui alla presente Convenzione.
  • 2)L'assistenza giudiziaria reciproca riguarda l'esecuzione di atti procedurali e in particolare la notifica di documenti, l'audizione di testi e di consulenti e l'invio di prove materiali e di documenti.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512~art3 · fonte su Normattiva